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Sentenza e dintorni
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La Sentenza emessa il 13 novembre 2008 dalla Corte di Giustizia europea contro l’Italia è a disposizione sul web il giorno successivo.

È l’atto finale, al momento, di una procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nel 2005 (atto n.2005/2114).

Poichè l'Italia non si era adeguata all'invito, per così dire bonario, rivoltole dalla Commissione, questa con un ricorso del febbraio 2007 la chiama dinanzi alla Corte, che stabilisce definitivamente.

Quale l'infrazione? E cosa dice la sentenza?

Premettiamo che la Commissione, tra le altre cose, sovrintende all'applicazione dei Trattati europei, che l'Italia ha contribuito a stilare ed è tenuta a rispettare.

L'infrazione riguarda la mancata applicazione di una norma del Trattato europeo e per la precisione, l'art.141, che nel suo primo comma dice:



Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione
tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile
per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.



 

Nel merito, la procedura viene aperta nel 2005 in riferimento al regime pensionistico dei dipendenti pubblici italiani e la Corte ha stabilito che c'è inadempimento da parte dell'Italia, condannandola al pagamento delle spese della procedura.


Sul web non abbiamo trovato  notizie in merito all'ammontare di queste spese.
Chi ne ha, può inviarle a 50e50udinazionale@gmail.com



L'iter prevede che entro 2 mesi l'Italia comunichi le misure adottate o da adottare per mettersi in regola.

In mancanza, la Commissione può chiedere una nuova sentenza di condanna per mancato rispetto e del Trattato e della Sentenza. Condanna che in questo caso sarebbe monetaria e proporzionata alla gravità.


Al momento, la cifra complessiva è solo ipotizzabile, essendo stata prevista in sede europea, per qualunque infrazione, in due differenti voci:
1) una forfetaria differente per ciascun Paese (per l’Italia la minima è di 9.920.000 euro)
2) una per mora, che per noi va da un minimo di 22.000 ad un massimo di 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nell’attuazione della seconda sentenza, in base alla gravità dell’infrazione.
Diciamo che si tratterebbe in ogni caso di una cifra enorme, che il nostro Paese potrebbe utilizzare per molto altro.
E comunque, non siamo ricchissimi.


Torniamo alla Sentenza.
La Corte nella prima parte riepiloga la vicenda nelle sue varie fasi, riassumendo anche le difese portate dall'Italia sia davanti alla Commissione che davanti a se stessa.


Un primo particolare interessante lo troviamo nella prima pagina:
davanti alla Corte, la ricorrente Commissione Europea è rappresentata da
la sig.ra L. Pignataro-Nolin e dal sig. M. van Beek,
mentre la Repubblica Italiana è rappresentata da
il sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. G. Fiengo e dalla sig.ra W. Ferrante.
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Ci sembra un particolare che si può mettere in nota.


Per brevità, saltiamo la parte relativa al regime pensionistico INPDAP e quella relativa alla qualifica della pensione come retribuzione, che l'Avvocatura nega, e la Corte afferma.
Arriviamo direttamente al paragrafo 33 della Sentenza, dove la Corte scrive:


33 La Repubblica italiana ha sostenuto che la fissazione di un’età pensionabile diversa a seconda del sesso è giustificata dall’obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle donne esistenti ancora nell’evoluzione del contesto socioculturale.


Dalla difesa adottata dall'Avvocatura dello Stato ricaviamo 3 cose:

1. il contesto socioculturale italiano è in evoluzione
2. in questo contesto vi sono ancora discriminazioni a danno delle donne
3. questi fattori giustificano la fissazione di un'età pensionabile differente.

Torneremo su questi 3 punti. Al paragrafo 57, la Corte scrive:


57 L’argomento della Repubblica italiana secondo cui la fissazione, ai fini del pensionamento, di una condizione di età diversa a seconda del sesso è giustificata dall’obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle donne non può essere accolto.


Perchè? Leggiamo:


Anche se l’art. 141, n. 4, CE autorizza gli Stati membri a mantenere o a adottare misure che prevedano vantaggi specifici, diretti a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali, al fine di assicurare una piena uguaglianza tra uomini e donne nella vita professionale, non se ne può dedurre che questa disposizione consente la fissazione di una tale condizione di età diversa a seconda del sesso. Infatti, i provvedimenti nazionali contemplati da tale disposizione debbono, in ogni caso, contribuire ad aiutare la donna a vivere la propria vita lavorativa su un piano di parità rispetto all’uomo [v., per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 6, n. 3, dell’accordo sulla politica sociale concluso tra gli Stati della Comunità europea ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU 1992, C 191, pag. 91), sentenza Griesmar, cit., punto 64].

E siamo al paragrafo 58:


58 Ora, la fissazione, ai fini del pensionamento, di una condizione d’età diversa a seconda del sesso non è tale da compensare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere dei dipendenti pubblici di sesso femminile aiutando queste donne nella loro vita professionale e ponendo rimedio ai problemi che esse possono incontrare durante la loro carriera professionale.

A questo punto, la motivazione della condanna è chiara.

Ma si chiarisce sopratutto il punto da cui muove la Corte, e cioè la difesa scelta dall'Avvocatura di Stato.

La Repubblica Italiana avrebbe potuto dire altro? Forse.
Avremmo avuto conseguenze diverse? Pensiamo di no.
La Sentenza ci sarebbe stata comunque e sarebbe stata quella.


Non sappiamo se la Corte si è pronunciata in casi analoghi nei confronti di altri Paesi.
Sappiamo che la Commissione si era mossa anche verso altri Paesi per questioni analoghe, prima di arrivare all'Italia. E tutti si sono adeguati, in vario modo.
L'Italia, al gennaio 2009, è l'unico Paese europeo a non averlo ancora fatto.



Però, uno sguardo più attento a quei tre punti che hanno costituito la difesa dell'Avvocatura, forse spiega perchè a gennaio 2009 in Italia si discute ancora di questa vicenda, alzando un polverone che non fa bene a nessuno.

Certamente, non fa bene a chi un impiego. E a chi no. A chi lo ha nel pubblico, come a chi lavora nel privato, perchè in forza di alcune cose che provengono sempre dall'Europa si dovrà giungere, prima o poi, ad un'equiparazione anche lì.

Infine, sì. Non fa bene all'Italia.
 

Prima di chiudere questa prima parte, ricordiamo di tenere a mente anche le date, perchè, come quei tre punti, sono importanti.

La procedura, ripetiamo, è partita nel 2005. (continua...)

30.12.08

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