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premessa
Sentenza e dintorni
- 1 -
La Sentenza
emessa il 13 novembre 2008 dalla
Corte di Giustizia europea contro l’Italia è a disposizione sul web il
giorno successivo.
È
l’atto finale, al momento, di una
procedura di infrazione aperta dalla
Commissione
Europea nel 2005 (atto n.2005/2114).
Poichè l'Italia non si era adeguata
all'invito, per così dire bonario, rivoltole dalla Commissione, questa con
un ricorso del
febbraio 2007 la chiama dinanzi alla Corte, che stabilisce definitivamente.
Quale l'infrazione? E cosa dice la sentenza?
Premettiamo che la Commissione, tra le altre
cose, sovrintende all'applicazione dei Trattati europei, che l'Italia ha
contribuito a stilare ed è tenuta a rispettare.
L'infrazione riguarda la mancata applicazione
di una norma del Trattato europeo e per la precisione, l'art.141, che nel suo primo comma
dice:

Ciascuno Stato
membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione
tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile
per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Nel merito, la
procedura viene aperta nel 2005 in riferimento
al regime pensionistico dei dipendenti pubblici
italiani e la Corte ha stabilito che c'è inadempimento da parte dell'Italia,
condannandola al pagamento delle spese della procedura.

Sul web non abbiamo trovato
notizie in merito all'ammontare di queste spese.
Chi ne ha, può inviarle a
50e50udinazionale@gmail.com

L'iter prevede che entro 2 mesi l'Italia
comunichi le misure adottate o da adottare per mettersi in regola.
In mancanza, la Commissione può chiedere una
nuova sentenza di condanna per mancato rispetto e del Trattato e della
Sentenza. Condanna che in questo caso sarebbe monetaria e proporzionata alla
gravità.

Al momento, la cifra complessiva è solo
ipotizzabile, essendo stata prevista in sede europea, per qualunque
infrazione, in due differenti voci:
1) una forfetaria differente per ciascun Paese (per l’Italia la minima è di
9.920.000 euro)
2) una per mora, che per noi va da un minimo di 22.000 ad un massimo di
700.000 euro per ogni giorno di ritardo nell’attuazione della seconda
sentenza, in base alla gravità dell’infrazione.
Diciamo che si tratterebbe in ogni caso di una cifra enorme, che il nostro
Paese potrebbe utilizzare per molto altro.
E comunque, non siamo ricchissimi.

Torniamo alla Sentenza.
La Corte nella prima parte riepiloga la vicenda nelle sue varie fasi,
riassumendo anche le difese portate dall'Italia sia davanti alla Commissione
che davanti a se stessa.

Un primo particolare interessante lo
troviamo nella prima pagina:
davanti alla Corte, la ricorrente Commissione Europea è rappresentata da
la sig.ra L. Pignataro-Nolin e dal sig. M. van Beek,
mentre la Repubblica Italiana è rappresentata da
il sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. G. Fiengo e dalla sig.ra W.
Ferrante.
Questo sito web è il 50E50... ovunque si
decide!
Ci sembra un particolare che si può mettere in nota.

Per brevità, saltiamo la parte relativa al
regime pensionistico INPDAP e quella relativa alla qualifica della pensione
come retribuzione, che l'Avvocatura nega, e la Corte afferma.
Arriviamo direttamente al paragrafo 33 della Sentenza, dove la Corte scrive:

33 La Repubblica italiana ha
sostenuto che la fissazione di un’età pensionabile diversa a seconda del
sesso è giustificata dall’obiettivo di eliminare discriminazioni a danno
delle donne esistenti ancora nell’evoluzione del contesto socioculturale.

Dalla difesa adottata dall'Avvocatura dello
Stato ricaviamo 3 cose:
1. il contesto socioculturale
italiano è in evoluzione
2. in questo contesto vi sono ancora discriminazioni a danno delle donne
3. questi fattori giustificano la fissazione di un'età pensionabile
differente.
Torneremo su questi 3
punti. Al paragrafo 57, la Corte scrive:

57 L’argomento della
Repubblica italiana secondo cui la fissazione, ai fini del pensionamento, di
una condizione di età diversa a seconda del sesso è giustificata
dall’obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle donne non può
essere accolto.

Perchè? Leggiamo:

Anche se
l’art. 141, n. 4, CE autorizza gli Stati membri a mantenere o a adottare
misure che prevedano vantaggi specifici, diretti a evitare o compensare
svantaggi nelle carriere professionali, al fine di assicurare una piena
uguaglianza tra uomini e donne nella vita professionale, non se ne può
dedurre che questa disposizione consente la fissazione di una tale
condizione di età diversa a seconda del sesso. Infatti, i provvedimenti
nazionali contemplati da tale disposizione debbono, in ogni caso,
contribuire ad aiutare la donna a vivere la propria vita lavorativa su un
piano di parità rispetto all’uomo [v., per quanto riguarda l’interpretazione
dell’art. 6, n. 3, dell’accordo sulla politica sociale concluso tra gli
Stati della Comunità europea ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord (GU 1992, C 191, pag. 91), sentenza Griesmar, cit., punto
64].

E siamo al paragrafo 58:

58 Ora, la fissazione, ai
fini del pensionamento, di una condizione d’età diversa a seconda del sesso
non è tale da compensare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere dei
dipendenti pubblici di sesso femminile aiutando queste donne nella loro vita
professionale e ponendo rimedio ai problemi che esse possono incontrare
durante la loro carriera professionale.

A questo punto, la motivazione della condanna
è chiara. Ma si
chiarisce sopratutto il punto da cui muove la Corte, e cioè la difesa scelta
dall'Avvocatura di Stato.
La Repubblica Italiana avrebbe potuto dire
altro? Forse.
Avremmo avuto conseguenze diverse? Pensiamo di no.
La Sentenza ci sarebbe stata comunque e sarebbe stata quella.

Non sappiamo se la Corte si è pronunciata in
casi analoghi nei confronti di altri Paesi.
Sappiamo che la Commissione si era mossa anche verso altri Paesi per
questioni analoghe, prima di arrivare all'Italia. E tutti si sono adeguati,
in vario modo.
L'Italia, al gennaio 2009, è l'unico Paese europeo a non averlo ancora
fatto.

Però, uno sguardo più attento a quei tre punti che hanno
costituito la difesa dell'Avvocatura, forse spiega perchè a gennaio 2009 in
Italia si discute ancora di questa vicenda, alzando un polverone che non fa
bene a nessuno.
Certamente, non fa bene a
chi un impiego. E a chi no. A chi lo ha nel pubblico, come a chi lavora nel
privato, perchè in forza di alcune cose che provengono sempre dall'Europa si
dovrà giungere, prima o poi, ad un'equiparazione anche lì.
Infine, sì. Non fa bene
all'Italia.
Prima di chiudere
questa prima parte, ricordiamo di tenere a mente anche le date, perchè, come
quei tre punti, sono importanti.
La procedura, ripetiamo, è
partita nel 2005.
(continua...)
30.12.08 >
seconda parte
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