|
|
|
|
|
|
|
EQUIPARARE...
>
premessa
Sentenza e dintorni Per comprendere meglio alcuni passaggi relativi alla vicenda portata innanzi alla Corte di Giustizia europea, segnaliamo alcuni passi della Sentenza dove la Corte ricostruisce i fatti salienti. Ci riferiamo ai paragrafi da 10 a 14, titolati "La fase precontenziosa del procedimento". Isoliamo in sintesi alcune frasi. Evidenziamo le date.
La Commissione esprime le sue preoccupazioni in una
lettera del 12.11.04
Ictu oculi, questa faccenda è giunta sui
tavoli di almeno 3 Governi differenti (II° e
III° Berlusconi - 2001/2005/2006 e II° Prodi 2006/2008). La prima cosa che ci siamo chieste è come si possa, a fine 2008, andando contro l'evidenza e fornendo informazioni parziali e in alcuni casi inesatte, tentare di tirare ciascuno l'acqua al proprio mulino in maniera così vistosa. Spesso, mulini con pochissima farina. Lo fa l'attuale maggioranza. Lo fa chi è stato nella precedente maggioranza. Lo fa anche in un approfondimento di dicembre 2008 Carlo Caldarini sul sito web dell'Osservatorio Europeo INCA CGIL, il quale: 1) cita "la Direttiva 79/7/CEE del 19 dicembre 1978" in gran parte superata dalla Direttiva n. 54 del 05 luglio 2006, che ne ha rafforzato e chiarito meglio alcuni principi alla luce della recente Giurisprudenza della Corte europea; 2) cita solo le lettere inviate e le mancate risposte del Governo Berlusconi. Forse il Governo Prodi, in carica dal 16 maggio 2006 all'08 maggio 2008 non era a conoscenza della procedura, avendola ereditata? Non ha alcuna responsabilità in merito, visto che era il riferimento Istituzionale della Repubblica Italiana in sede europea? E che, anzi, in forza di quella veste, avrà pure dato un incarico all'Avvocatura per difendere l'Italia dinanzi alla Corte? Perchè si danno notizie parziali, perchè si fanno ricostruzioni inesatte dopo aver scritto in premessa: "diversamente da quanto è stato lasciato intendere da alcuni esponenti della maggioranza e del Governo italiano, con il sostegno anche di molti mezzi d'informazione" ? A chi giova? Già detto, non fa bene alle donne in Italia, in qualunque posizione lavorativa si trovino. E non fa bene all'Italia. Veniamo
ora ad uno sguardo sulla stampa,
restringendo il campo al solo mese di dicembre. Una delle principali
critiche mosse alla Sentenza, che si ritrova in
ugual tono in vari schieramenti, può riassumersi in questa frase:
Già oggi, con le norme vigenti,
Ciascuno porta avanti il proprio ragionamento in vario modo, ma diciamo che questo punto di partenza è presente un po’ ovunque: le donne già possono... non è obbligatorio... eccetera. Qualcuno si spinge più in là, criticando da una parte la Corte, per non aver compreso bene, e dall'altra il Governo Italiano (perchè solo uno?) per non essersi difeso meglio sul punto in questione: in Italia le donne già possono... eccetera. Da alcuni osservatori, sopratutto in ambito sindacale, questa possibilità viene definita (quindi accettata, se non rivendicata) una opportunità in più, un ulteriore aiuto verso le donne. Ma ogni cosa a suo tempo, sconfineremmo in ambito politico, ora vogliamo stare a quello giuridico.
Ebbene, quella
possibilità è un punto fuori discussione. Nel Diritto, se una norma dice che si deve fare una determinata cosa, quello è un obbligo. Ed è uno solo. Se invece una norma dice (oppure se da una norma si ricava, il che è lo stesso) che si può fare una determinata cosa, ciò vuol dire, appunto, che la si può fare, come pure che si può fare altro. Per intenderci: se è vero che le donne che hanno un impiego pubblico in Italia (e non solo loro) possono andare in pensione anche più tardi rispetto a quanto indicativamente previsto, è vero però che possono farlo prima rispetto agli uomini. Ed è su questo secondo punto che interviene la Sentenza della Corte. Abbiamo scomodato Monsieur Lapalisse, ma a volte occorre. Cosa dice la Sentenza, in soldoni:
è discriminatorio prevedere che un sesso (quello
femminile)
A questo proposito, è interessante vedere come è stato variamente accentuato, nei commenti, il termine discriminatorio: per alcuni, le discriminate sono le donne; per altri, sono gli uomini. Questo dipende, probabilmente, dallo sguardo che ciascuno ha nei confronti del lavoro e nei confronti dell'andare in pensione. Sia il
lavoro che la pensione sono diritti, lo sappiamo. Diritti differenti, ma
diritti.
Ma le cose più interessanti al nostro sguardo
sono altre, in Sentenza. Una disparità di trattamento di tal fatta può essere giustificata...
dall’obiettivo di eliminare discriminazioni
a danno delle donne
No, dice la Corte. E va oltre. Ma intanto, noi siamo qui a chiedere:
perchè l'Avvocatura sceglie questa linea di difesa? perchè nel 2007, visto che non è dato riscontrarla nei precedenti scritti? sopratutto, perchè si usano argomenti che sanno tanto di "azioni positive" all'europea, quasi riecheggiando alla buona locuzioni note, per giustificare norme che sono nate quando non era ancora sorto all'orizzonte neanche un barlume di ciò che va sotto il titolo di "azione positiva" o comunque "norma antidiscriminatoria"?
Infatti, con una qualche bonarietà sottesa,
quasi fosse costretta ad una partita a scacchi con un principiante, battuto
in 3 mosse e scacco matto, la Corte nei già visti paragrafi
57
e 58 replica grossomodo con:
se vi è norma europea
che autorizza gli Stati membri a (e questa è la vera azione positiva, chiosiamo noi) due...
da tutto questo, non
se ne può dedurre che e tre,
infatti, i
provvedimenti nazionali contemplati da tale disposizione
Ora, la fissazione, ai
fini del pensionamento,
Passo indietro. Quell'obiettivo, dice la Corte, non giustifica. Ma noi chiediamo:
> epilogo 09.01.08
Copyright
Udi Nazionale via Arco di Parma 15 Roma
|