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CONTRIBUTI 50E50

> premessa

> prima parte

Sentenza e dintorni
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Per comprendere meglio alcuni passaggi relativi alla vicenda portata innanzi alla Corte di Giustizia europea, segnaliamo alcuni passi della Sentenza dove la Corte ricostruisce i fatti salienti.

Ci riferiamo ai paragrafi da 10 a 14, titolati "La fase precontenziosa del procedimento". Isoliamo in sintesi alcune frasi. Evidenziamo le date.

La Commissione esprime le sue preoccupazioni in una lettera del 12.11.04
L'Italia risponde il 10.01.05, allegando una relazione INPDAP del 23.12.04
Il 18.07.05 la Commissione invia una lettera di mora alla quale non si risponde.
Il 05.05.06 la Commissione invia un parere invitando a conformarsi entro 2 mesi.
L'Italia risponde il 17.05.06, contestando la posizione della Commissione relativa alla natura professionale del regime pensionistico gestito dall’INPDAP.
La Commissione non ritiene soddisfacente la risposta e presenta ricorso il 01.02.07

Ictu oculi, questa faccenda è giunta sui tavoli di almeno 3 Governi differenti (II° e III° Berlusconi - 2001/2005/2006 e II° Prodi 2006/2008).
Poichè non è ancora conclusa, l'odierno è il quarto, in ordine di tempo (per combinazione numerica, anche il IV° Berlusconi).

La prima cosa che ci siamo chieste è come si possa, a fine 2008, andando contro l'evidenza e fornendo informazioni parziali e in alcuni casi inesatte, tentare di tirare ciascuno l'acqua al proprio mulino in maniera così vistosa. Spesso, mulini con pochissima farina. Lo fa l'attuale maggioranza. Lo fa chi è stato nella precedente maggioranza.

Lo fa anche in un approfondimento  di dicembre 2008 Carlo Caldarini sul sito web dell'Osservatorio Europeo INCA CGIL, il quale: 1) cita "la Direttiva 79/7/CEE del 19 dicembre 1978" in gran parte superata dalla Direttiva n. 54 del 05 luglio 2006, che ne ha rafforzato e chiarito meglio alcuni principi alla luce della recente Giurisprudenza della Corte europea; 2) cita solo le lettere inviate e le mancate risposte del Governo Berlusconi. Forse il Governo Prodi, in carica dal 16 maggio 2006 all'08 maggio 2008 non era a conoscenza della procedura, avendola ereditata? Non ha alcuna responsabilità in merito, visto che era il riferimento Istituzionale della Repubblica Italiana in sede europea? E che, anzi, in forza di quella veste, avrà pure dato un incarico all'Avvocatura per difendere l'Italia dinanzi alla Corte?

Perchè si danno notizie parziali, perchè si fanno ricostruzioni inesatte dopo aver scritto in premessa: "diversamente da quanto è stato lasciato intendere da alcuni esponenti della maggioranza e del Governo italiano, con il sostegno anche di molti mezzi d'informazione" ?

A chi giova? Già detto, non fa bene alle donne in Italia, in qualunque posizione lavorativa si trovino. E non fa bene all'Italia.

Veniamo ora ad uno sguardo sulla stampa, restringendo il campo al solo mese di dicembre. Una delle principali critiche mosse alla Sentenza, che si ritrova in ugual tono in vari schieramenti, può riassumersi in questa frase:
 

Già oggi, con le norme vigenti,
le donne che hanno un impiego pubblico in Italia
possono andare in pensione a 65 anni
o comunque decidere di prolungare la propria attività lavorativa.


Questa critica, che ritroviamo in più documenti riportati dal sito dell'Osservatorio citato viene fatta propria in vario modo anche da altri, di qualunque schieramento:
vedi il già citato articolo del 16 dicembre su il manifesto, vedi un blog in data 20 dicembre, vedi una intervista del 23 dicembre, vedi una lettera aperta al Ministro Brunetta del 19 dicembre e così via. Citiamo solo alcuni, il resto si trova in rassegna e nella pagina dei link.

Ciascuno porta avanti il proprio ragionamento in vario modo, ma diciamo che questo punto di partenza è presente un po’ ovunque: le donne già possono... non è obbligatorio... eccetera.

Qualcuno si spinge più in là, criticando da una parte la Corte, per non aver compreso bene, e dall'altra il Governo Italiano (perchè solo uno?) per non essersi difeso meglio sul punto in questione: in Italia le donne già possono... eccetera.

Da alcuni osservatori, sopratutto in ambito sindacale, questa possibilità viene definita (quindi accettata, se non rivendicata) una opportunità in più, un ulteriore aiuto verso le donne. Ma ogni cosa a suo tempo, sconfineremmo in ambito politico, ora vogliamo stare a quello giuridico.

Ebbene, quella possibilità è un punto fuori discussione.
Ma non ha nulla a che fare con ciò che dice la Sentenza, a nostro avviso.

Nel Diritto, se una norma dice che si deve fare una determinata cosa, quello è un obbligo. Ed è uno solo. Se invece una norma dice (oppure se da una norma si ricava, il che è lo stesso) che si può fare una determinata cosa, ciò vuol dire, appunto, che la si può fare, come pure che si può fare altro.

Per intenderci: se è vero che le donne che hanno un impiego pubblico in Italia (e non solo loro) possono andare in pensione anche più tardi rispetto a quanto indicativamente previsto, è vero però che possono farlo prima rispetto agli uomini. Ed è su questo secondo punto che interviene la Sentenza della Corte.

Abbiamo scomodato Monsieur Lapalisse, ma a volte occorre.

Cosa dice la Sentenza, in soldoni:

è discriminatorio prevedere che un sesso (quello femminile)
possa andare in pensione prima di un altro
oppure,
se proprio vogliamo sottilizzare,
è discriminatorio prevedere che un sesso (quello maschile)
non possa farlo.

A questo proposito, è interessante vedere come è stato variamente accentuato, nei commenti, il termine discriminatorio: per alcuni, le discriminate sono le donne; per altri, sono gli uomini.

Questo dipende, probabilmente, dallo sguardo che ciascuno ha nei confronti del lavoro e nei confronti dell'andare in pensione.

Sia il lavoro che la pensione sono diritti, lo sappiamo. Diritti differenti, ma diritti.
Occorre veramente addentrarci in disquisizioni per stabilire dove è la discriminazione?
Intanto, ci basta sapere che c’è.

Ma le cose più interessanti al nostro sguardo sono altre, in Sentenza.
Come abbiamo visto, la Corte va oltre nelle sue argomentazioni, proprio a partire da quei tre punti che hanno fatto parte della difesa dell’Avvocatura dello Stato, e sui quali ci eravamo lasciate nella prima parte di questa riflessione.

Una disparità di trattamento di tal fatta può essere giustificata...

dall’obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle donne
esistenti ancora nell’evoluzione del contesto socioculturale?

No, dice la Corte. E va oltre.

Ma intanto, noi siamo qui a chiedere:

perchè l'Avvocatura sceglie questa linea di difesa?

perchè nel 2007, visto che non è dato riscontrarla nei precedenti scritti?

sopratutto, perchè si usano argomenti che sanno tanto di "azioni positive" all'europea, quasi riecheggiando alla buona locuzioni note, per giustificare norme che sono nate quando non era ancora sorto all'orizzonte neanche un barlume di ciò che va sotto il titolo di "azione positiva" o comunque "norma antidiscriminatoria"?

Infatti, con una qualche bonarietà sottesa, quasi fosse costretta ad una partita a scacchi con un principiante, battuto in 3 mosse e scacco matto, la Corte nei già visti paragrafi 57 e 58 replica grossomodo con:

un...

se vi è norma europea che autorizza gli Stati membri a
mantenere o a adottare misure che prevedano vantaggi specifici,
diretti a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali,
al fine di assicurare una piena uguaglianza tra uomini e donne nella vita professionale...

(e questa è la vera azione positiva, chiosiamo noi)

due...

da tutto questo, non se ne può dedurre che
sia consentita la fissazione di una tale condizione
di età diversa a seconda del sesso...

e tre,

infatti, i provvedimenti nazionali contemplati da tale disposizione
debbono, in ogni caso, contribuire ad aiutare la donna
a vivere la propria vita lavorativa su un piano di parità rispetto all’uomo.


scacco matto!

Ora, la fissazione, ai fini del pensionamento,
di una condizione d’età diversa a seconda del sesso
non è tale da compensare gli svantaggi ai quali sono esposte
le carriere dei dipendenti pubblici di sesso femminile
aiutando queste donne nella loro vita professionale
e ponendo rimedio ai problemi che esse possono incontrare
durante la loro carriera professionale.


E ora, dopo la vergogna, arrivano le note dolenti.

Passo indietro. Quell'obiettivo, dice la Corte, non giustifica.

Ma noi chiediamo:

quell'obiettivo era autentico?

e ammesso che fosse autentico, è stato mai raggiunto, anche solo parzialmente, in forza di quella disparità decisa per raggiungerlo?

 
Basterebbe rispondere seriamente a queste due domande, che contengono in sé aspetti giuridici e politici, basterebbe guardarle con autenticità, per riconoscere, tutte e tutti, che quella (questa) disparità era (è): non solo contraria a norme europee, ma sopratutto incostituzionale, inutile, dannosa, ipocrita, paternalista e chi più ne ha più ne metta.
(continua...)

> epilogo 09.01.08


 

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